Il 31 gennaio scorso l’EPO, l’European Patent Office, ovvero l’ufficio brevetti europeo, ha annunciato ulteriori diminuzioni sulle tasse relative ai brevetti registrati da micro e piccole entità, i richiedenti “più piccoli”.
Citando il primo paragrafo dell’introduzione all’articolo 8 della Gazzetta ufficiale: “Con decisione del 14 dicembre 2023 ( CA/D 16/23 ), il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti ha modificato la regola 6 della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e l’articolo 14 delle norme relative alle tasse (RFees) e ha adottato le nuove regole 7a e 7b EPC. Tali modifiche introducono un nuovo regime di riduzione delle commissioni specifico per le microentità. Le modifiche entreranno in vigore il 1° aprile 2024 e si applicheranno ai pagamenti delle tasse effettuati a partire da tale data per le domande di brevetto europeo e le domande Euro-PCT entrate nella fase europea, indipendentemente dalla loro data di deposito”.
Il termine utilizzato per indicare i beneficiare di queste diminuzioni, vale a dire le microentità, racchiude in sé cinque categorie di richiedenti:
- Microimprese;
- Persone fisiche;
- Organizzazioni no-profit;
- Università;
- Enti pubblici di ricerca.
Questo nuovo regime fiscale, rivolto in parte anche alle piccole e medie imprese (PMI), mira a promuovere e tutelare lo sviluppo della proprietà intellettuale delle realtà europee più piccole e meno pratiche in ambito brevettuale. Affinché ciò si possa tradurre anche sul lato pratico, il nuovo schema mira a facilitare l’accesso al sistema europeo dei brevetti, arricchendo le misure di sostegno e riducendo le tariffe legati ai costi di lingua.
Traduzione: le nuove tasse EPO sui brevetti
Per entrare maggiormente nello specifico della misura, proveremo ora a riassumere queste riduzioni citando alcuni casi.
Nota: per una comprensione più approfondita e dettagliata consigliamo la lettura dell’intero testo della misura EPO. Trovate il link nelle prime righe di questo articolo.
Parliamo delle riduzioni legate alle tasse per la traduzione dei documenti. Potranno infatti richiedere una riduzione (pari al 30% dell’ammontare) “gli enti di piccole dimensioni che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato contraente la CBE e che depositano una domanda di brevetto europeo o una richiesta di esame in una lingua ufficiale di quello Stato diversa dall’inglese, dal francese o dal tedesco”.
La riduzione legata alla lingua per piccole entità si applica alla tassa di deposito, più eventuali tasse aggiuntive rientranti nell’ambito della stessa, e alla tassa di esame. Per le microentità, quindi PMI escluse, si applica invece a una moltitudine di tasse differenti, da quelle menzionate sopra alla tassa di designazione, passando per la tassa di ricerca europea e quella di rinnovo.
Per l’elenco completo rimandiamo nuovamente al testo integrale.
Queste riduzioni verranno concesse esclusivamente alle realtà che avranno, alla data della richiesta, depositato meno di cinque domande nei cinque anni precedenti.
A partire dal 1° aprile 2024 sarà infine possibile combinare insieme vari schemi di riduzione delle tasse tra quelle previsti dell’EPO.
Per informazioni sui nostri servizi legati alla proprietà intellettuale, clicca sui rispettivi link qui sotto: