Approvata alla Camera il 30 dicembre 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022, la nuova Legge di Bilancio introduce importanti novità al Patent Box, il regime di tassazione relativo ai redditi derivanti dalla proprietà intellettuale.
Patent Box: definizione
Così come riportato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, si tratta: “di un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Consente a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza […] la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.
Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. [… ] Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica.”
Si tratta quindi di un regime di tassazione agevolato per le attività di ricerca e sviluppo sul territorio italiano. L’agevolazione ha l’obiettivo di migliorare l’attrattività del mercato nazionale per gli investitori, italiani ed esteri, a lungo termine, tutelando le attività già operanti sul territorio.
Le novità del 2022
Arriviamo ora al fulcro di questo articolo: le modifiche introdotte dal 2022.
La Legge di Bilancio, nella sua forma precedente, permetteva una diminuzione al reddito di impresa pari a 90% per le spese di ricerca e sviluppo. La nuova normativa consente una maggiorazione dei costi del 110%.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina vengono esclusi dall’agevolazione i marchi di impresa; limitando quindi il Patent Box a brevetti industriali, software protetti da copyright, disegni e modelli. Inoltre, è prevista la sostituzione del comma 8. La normativa sarà quindi applicabile al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Il comma 4, dell’art. 6, stabilisce inoltre, che le attività R&D possono essere svolte anche tramite contratti stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo nonché con Università o enti di ricerca.
A seguito della soppressione del comma 9, il nuovo Patent Box è cumulabile con il credito d’imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.
Infine, con l’aggiunta del comma 10 bis, qualora in uno o più periodi di imposta le spese siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 % a partire dal periodo d’imposta in cui le stesse sono state riconosciute, tramite rilascio della privativa industriale.