Traduzioni giurate, asseverazione, legalizzazione e apostille. Questi termini vengono spesso utilizzati erroneamente come sinonimi differenti relativi a una stessa procedura, riassumibile grossomodo nel concetto generico di “dare valore legale a una traduzione”. Nei fatti, però, asseverazione e legalizzazione identificato due procedure differenti, con scopi e modalità distinte a seconda dei casi.
Da più di un decennio forniamo assistenza a singoli individui, avvocati, studi legali e aziende per individuare le soluzioni più adatte alle varie esigenze linguistiche e per raggiungere gli obiettivi internazionali specifici da loro prefissati.
Cogliamo l’occasione per ricordare che la traduzione di documenti destinati a essere legalmente vincolanti richiede competenze tecniche e giuridiche, precisione terminologica e una grande attenzione ai dettagli. Affidarsi a professionisti capaci risulta quindi di estrema importanza per far sì che le varie procedure possano raggiungere gli scopi predefiniti dalle autorità competenti e rispondere così nel miglior modo e nel minor tempo possibile alle singole necessità del cliente.
Inoltre, avere ben chiari i diversi concetti legati al mondo della traduzione legale, in cui rientrano a pieno titolo anche l’asseverazione, la legalizzazione e l’apostille, risulta di conseguenza quantomai importante.
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Con questo testo vogliamo dunque dissipare ogni possibile dubbio e chiarire definitivamente questo caotico argomento.
Traduzione giurata e asseverazione
Quando si parla di traduzione giurata, si fa spesso riferimento alla procedura di asseverazione.
L’asseverazione di una traduzione risulta spesso necessaria per documenti di varia natura, come diplomi, bilanci aziendali, referti medici, gare d’appalto e molti altri testi legali o la cui traduzione è richiesta all’interno di iter burocratici di natura amministrativa e a valenza giuridica. In linea generale, è richiesta una traduzione giurata ogniqualvolta risulti necessaria un’attestazione ufficiale della precisa corrispondenza del testo tradotto al testo originale.
Questa procedura dà valore, tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione, alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento scritto firmato dinanzi al Cancelliere.
Il traduttore, nel pieno rispetto dell’imparzialità e in virtù della premessa veridicità della traduzione deve essere un soggetto terzo estraneo all’atto oggetto di giuramento. Non esiste una competenza territoriale e il giuramento può essere effettuato in qualunque Tribunale su tutto il territorio nazionale.
Infine, non è consentito giurare traduzioni da una lingua straniera ad un’altra lingua straniera se non operando almeno una traduzione in lingua italiana.
Legalizzazione e apostille
Un discorso differente, seppur vagamente somigliante, riguarda invece la legalizzazione di un documento.
La legalizzazione è un requisito essenziale perché un cittadino straniero possa far valere in Italia un documento proveniente da un Paese estero. In questo scenario, la traduzione precedentemente asseverata deve essere esposta nella Procura della Repubblica dello stesso tribunale in cui è stato precedentemente giurato.
Di per sé, quindi, la legalizzazione non garantisce l’accuratezza o la correttezza del contenuto del documento, ma solo la validità della firma.
L’apostille, infine, sostituisce la legalizzazione sopra descritta per tutti quegli Stati che aderiscono alla Convenzione dell’Aja e per determinate tipologie di documenti. Quest’ultima consiste in un’annotazione, rigidamente conforme al modello allegato alla Convenzione, che sarà apposta sull’originale del certificato straniero da parte dell’Autorità estera indicata come competente dalla legge di ratifica della Convenzione.
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